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Il diritto alla costituzione di una nuova famiglia e la relativa incidenza sulla quantificazione dell’assegno divorzile (Cass. Civ. sent. n. 11155/2023)
del 24.02.2024
In base ad un rinnovato indirizzo giurisprudenziale il diritto all’assegno divorzile dell’ex coniuge economicamente più debole va rimodulato nell’ipotesi in cui il coniuge obbligato costituisca un nuovo nucleo familiare.
Secondo la giurisprudenza precedente la costituzione di un nuovo nucleo familiare, costituendo una mera scelta individuale e non necessaria, non poteva incidere sul quantum dell’assegno divorzile dovuto all’ex coniuge.
Si tratta di un orientamento oramai superato in quanto la giurisprudenza di legittimità è oggi concorde nel ritenere che il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale dell’individuo e come tale non può degradare a mera scelta individuale non necessaria per la sola circostanza che il suo titolare abbia interrotto un precedente vincolo matrimoniale tramite divorzio.
Su tale principio si fonda la pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui “in sede di revisione ex L. 898 del 1970, art. 9 dell'assegno divorzile e di verifica delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la revoca o la riduzione, deve essere vagliata anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell'obbligato in rapporto alle eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge [...] il tutto sempre nell'ottica del necessario bilanciamento, rispetto al soggetto obbligato al versamento dell'assegno divorzile, tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo famigliare ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l'ex coniuge.
In conclusione, l’ex coniuge obbligato, nel caso in cui contrae un nuovo matrimonio, è legittimato a richiedere giudizialmente la modifica della misura dell’assegno divorzile in rapporto alle esigenze di mantenimento del nuovo nucleo familiare.