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Di Perna - Scionti

Multa ex art 126 bis, co. 2, C.d.S. per mancata comunicazione dei dati del conducente. Il rinnovato indirizzo della Corte di Cassazione (sent. n. 24012/2022)

del 06.02.2024

Il verbale di contestazione della violazione del codice della strada per eccesso di velocità è, di regola, corredato dall’invito al proprietario del veicolo di comunicare nel termine di 60 giorni i dati del conducente (sia o meno il proprietario del mezzo) al fine di consentire alla pubblica amministrazione di provvedere alla decurtazione dei punti dalla patente. Trascorsi 60 giorni senza che il proprietario del veicolo abbia provveduto alla suddetta comunicazione, è prassi dell’ente accertatore notificare un secondo verbale con il quale viene contestata la violazione dell’art. 126 bis, co. 2 C.d.S. e quindi irrogata una sanzione amministrativa (da un minimo di €. 291,00 ad un massimo di €. 1166,00). 
Sovente la sanzione amministrativa ex art 126 bis, co. 2 C.d.S. viene notificata anche in pendenza del ricorso giurisdizionale promosso dal presunto trasgressore avverso l’originario verbale; condotta la cui legittimità è, da tempo, oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza.  
Con la sentenza n. 24012/2022 del 03.08.2022 è stato superato il precedente orientamento giurisprudenziale che riteneva legittima tale prassi. In particolare la Suprema Corte, aderendo all’indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale con sent. n. 27/2005, ha chiarito che “Al fine della configurazione della violazione ex art. 126-bis, comma 2, c.d.s., consistente nella mancata comunicazione – nei 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione - da parte dell’obbligato dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, […] il destinatario dell’invito non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento. Da ciò consegue che per poter applicare le sanzioni contemplate dal citato art. 126-bis, comma 2, c.d.s […] dopo l’esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi a cui si è fatto ricorso, con esito sfavorevole per il ricorrente, l’organo accertatore deve provvedere ad un nuovo invito a carico dell’obbligato, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dalla stessa disposizione normativa. Diversamente ove l’esito dei citati rimedi sia a favore del ricorrente (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista dall’art. 126 bis, co. 2 C.d.S.