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Il diritto alla compensazione pecuniaria nel caso di cancellazione o ritardo del volo
del 21/05/2024
Il Regolamento CE n. 261/2004 introduce una disciplina a tutela dei passeggeri per l’ipotesi di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
In generale il passeggero il cui volo è stato cancellato, ovvero abbia subito un ritardo pari o superiore alle tre ore ha diritto ad una compensazione pecuniaria pari alla somma di:
- €. 250,00 per le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 Km;
- €. 400,00 per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1.500 Km e i 3.5000 Km;
- €. 600,00 per le tratte aeree che non rientrano nelle ipotesi di cui sopra.
Ciò è conseguenza di quanto affermato sia dall’art. 7 del Reg. comunitario sia dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza emessa in data 19.11.2009 all’esito dei giudizi riuniti di cui ai nn.ri C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon e.a., ECLI:EU:C:2009:716) secondo cui “gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.”
Vale precisare che il passeggero gode sempre del diritto a ricevere la compensazione pecuniaria ed è pertanto legittimato a rifiutare l’eventuale voucher offerto dalla compagnia aerea.
Il diritto alla compensazione pecuniaria viene meno quando la cancellazione o il ritardo del volo siano dipesi da un evento di carattere eccezionale che il vettore aereo non avrebbe potuto evitare nemmeno osservando la necessaria diligenza dallo stesso esigibile. Tale circostanza eccezionale, tuttavia, non fà venir meno il diritto del passeggero a ricevere l’assistenza nei termini di cui all’art. 9 del Regolamento CE (ad esempio pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto, chiamate, ecc..)
Ciò è stato confermato dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 31 gennaio 2013 (causa C-12/11, McDonagh) la quale ha chiarito che l'articolo 5 del regolamento CE n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che le «circostanze eccezionali» non esimono i vettori aerei dal loro obbligo di prestare l’assistenza prevista dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera b) e 9 del regolamento n. 261/2004.